La commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari è prevista e disciplinata dalla legge 10.04.1951, nr. 287.
La commissione è composta dal Sindaco, o da un assessore da lui delegato, che presiede la commissione, e da due Consiglieri comunali.
Alla commissione è demandato il compito di formare gli elenchi dei cittadini, residenti nel Comune, in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di Giudice popolare di Corte d’Assise e di Corte d’Assise di Appello, e ciò a norma del 1° comma dell’art. 13 della legge del 10 aprile 1951, n. 287.